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Accatastamento delle termostufe in Toscana: le nuove direttive in vigore dal 2023

Ha destato attenzione la recente notizia che informa come la Regione Toscana inviti ad effettuare l’accatastamento semplificato degli impianti termici a biomassa entro la fine del mese di ottobre 2023 sulla base di una delibera di giunta del marzo scorso.

Il catasto degli impianti termici è previsto dalla legge nazionale e poi da quelle regionali e la decisione della Toscana fa seguito a quanto già stabilito da diversi anni da Lombardia e Veneto. Oggi chi possiede una caldaia a metano viene automaticamente iscritto obbligatoriamente al SIERT della Regione ma quasi mai ne è a conoscenza dato che la pratica viene inoltrata direttamente da chi vende o effettua la manutenzione; lo stesso vale per i tanti possessori di caldaie a biomassa.

Quali sono gli impianti interessati?

L’accatastamento non prevede costi aggiuntivi né non sono previsti tributi ed anche in caso di controllo, se non è stata effettuata l’iscrizione, non è prevista nessuna sanzione ma un invito a regolarizzare la situazione entro 30 giorni. Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà procedere con la procedura di accatastamento ma solo una auto-dichiarazione, il cui modulo è scaricabile dal sito del SIERT www.siert.regione.toscana.it.
Sono invece escluse dall’accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all’impianto di riscaldamento. L’accatastamento previsto dalle regioni rappresenta un censimento utile nell’ambito delle politiche adottate per contrastare l’inquinamento atmosferico dovuto al PM10.

La Toscana aveva già sottoscritto nel 2021 un impegno con il MASE – Ministero dell’Ambiente che mirava alla riduzione delle emissioni degli impianti termici e in quell’occasione veniva sottolineato che era un problema reale anche in Toscana, in particolare in alcune zone critiche, come la Piana di Lucca e la Piana Prato-Pistoia. La maggior parte delle emissioni di PM10 viene da stufe e caminetti datati e caratterizzati da tecnologie di combustione ormai obsolete e superate: gli apparecchi a legna e pellet installati in Italia da più di 10 anni sono il 70% del parco installato e contribuiscono all’86% del PM10 derivante dalla combustione domestica di biomassa.

La norma serve a monitorare con più puntualità gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido nelle aree critiche per la qualità dell’aria, estendendosi poi a tutto il territorio regionale.
Nell’allegato alla delibera regionale si dice anche che “Le disposizioni dettano una disciplina transitoria in attesa dei decreti attuativi di cui all’articolo 4 comma 1-quinquies del D.Lgs 192/05 (come modificato dal D.Lgs 48/2020) che daranno indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa”, ovvero indica come dopo tre anni manchino i decreti attuativi come purtroppo avviene anche per tante altre leggi.
In questo caso si tratta di un accatastamento semplificato (o registrazione) perché riguarda impianti con potenza inferiore a 10 Kw mentre per quelli con potenza superiore a 10 Kw è già in vigore l’obbligo di accatastamento ordinario.

Quali sono le modalità di accatastamento?

Si prevedono due modalità di registrazione/accatastamento dell’impianto:

  • Nei casi di impianti installati precedentemente all’entrata in vigore della presente deliberazione, il responsabile dell’impianto provvederà ad un accatastamento semplificato dell’impianto accedendo ad una apposita pagina dedicata nel SIERT Regione Toscana, accessibile attraverso le credenziali SPID, compilando l’apposita maschera informatica.
  •  Nei casi di impianti installati successivamente, all’entrata in vigore della presente deliberazione il manutentore/installatore dell’impianto provvederà alle operazioni di registrazione dell’impianto attraverso le procedure di accatastamento indicate nel SIERT.

Sono esclusi dalla procedure di accatastamento nel SIERT gli impianti non utilizzati o comunque da intendersi ad uso saltuario per i quali è sufficiente un’autocertificazione su un modulo scaricabile dal SIERT.

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